Statuto

TITOLO I (Costituzione, scopo, sede e operatività, durata)

Art. 1. (Costituzione e operatività della Fondazione)
È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Apulia Felix Onlus"(di seguito denominata la "Fondazione").
La Fondazione è costituita da un insieme di imprese interessate a perseguire fini di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica,dell'istruzione, dell'arte, della sanità, dell'assistenza alle categorie sociali deboli, della valorizzazione dei beni e delle attività culturali nonché dei beni ambientali con il compito di favorire e promuovere il territorio della Provincia di Foggia.
La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.
La Fondazione non ha scopo di lucro, ha natura privatistica e non può distribuire utili.
Essa esercita la sua attività nella Regione Puglia e principalmente nel territorio della Provincia di Foggia.
Detti Enti costituiscono i "Fondatori". Potranno considerarsi Fondatori coloro che abbiano ottenuto l'ingresso nella Fondazione a seguito di assenso da parte della maggioranza assoluta dei Fondatori.
Subordinatamente alla sua costituzione, la Fondazione provvederà a richiedere il riconoscimento alle competenti autorità al fine di ottenere la personalità giuridica.

Art. 2. (Sede e Durata)
La Fondazione ha sede legale in Foggia alla Piazza S. Chiara n. 1, presso l'Auditorium Santa Chiara.
È in facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire sedi secondarie.La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3. (Scopo della Fondazione)
La Fondazione persegue finalità di utilità sociale con il compito di favorire e promuovere la crescita culturale e socio-economica della Puglia e in particolare del territorio della Provincia di Foggia nei settori della cultura, delle arti, della valorizzazione dei beni e delle attività culturali nonché dei beni ambientali, della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, dell'assistenza alle categorie sociali deboli. La Fondazione opera in cooperazione con tutti gli attori del sistema economico-sociale locale, ivi comprese le associazioni professionali e di categoria e le altre istituzioni pubbliche e private.

Art. 4. (Attività della Fondazione)
Per perseguire lo scopo di cui al precedente art. 3, la Fondazione potrà:
  • assumere servizi, anche di interesse pubblico ed anche in regime di concessione, relativi ad attività e settori coerenti con i propri fini istituzionali, previa stipulazione della relativa convenzione con gli enti e le istituzioni concedenti, pubblici e privati;
  • promuovere il coinvolgimento della comunità sociale ed economica territoriale ai fini di sviluppare la cooperazione e la sinergia tra questi e la Fondazione;
  • promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e le richieste di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare allo scopo di supportare il sistema universitario locale;
  • promuovere la costituzione o la partecipazione a Consorzi, Associazioni o Fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico in Italia e all’estero;
  • stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto del diritto di proprietà, di uso, di superficie, o di altri diritti parziali su beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni e negozi di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi;
  • amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o quelli comunque e a qualsiasi titolo posseduti o detenuti;
  • promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione professionale, di specializzazione, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
  • svolgere o far svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed altre attività accessorie;
  • istituire ed erogare premi e borse di studio, bandire concorsi;
  • gestire musei, aree e parchi;
  • raccogliere fondi, oggetto di gestione separata, destinati al finanziamento della fondazione, anche mediante emissione di titoli da denominarsi "di solidarietà";
  • svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e della propria immagine, nonché delle eventuali denominazioni delle proprie attività di cui può consentire o concedere l'uso per iniziative altrui coerenti con le proprie finalità.
La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando e incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.
Per il conseguimento degli scopi come sopra indicati, la Fondazione potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la partecipazione in società, enti di qualsiasi tipo strumentali o utili al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 5 (Altre categorie di partecipanti)
Sono membri "Sostenitori" i soggetti, Università, Centri, Istituzioni ed Enti pubblici e privati, diversi da quelli previsti all'art. 1, i quali effettuano significativi conferimenti al fondo di dotazione, in denaro ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali e servizi e, comunque, con le modalità ed in misura non inferiore a quella di cui all'art. 5 bis.

Art. 5 bis (Sostenitori della Fondazione)
In presenza delle condizioni di seguito elencate, il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualità di "Sostenitore della Fondazione" (di seguito "Sostenitore") ad ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente o istituzione in genere, pubblico o privato che:
a. venga presentato da un Fondatore come meritevole dell’ assunzione di detta qualità;
e
b. concorra al patrimonio della Fondazione con un’erogazione in favore di quest’ultima per un importo non inferiore alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio che sarà indicata dai Fondatori e, comunque,non inferiore ad Euro 500 (cinquecento); sono considerati sostenitori, altresì, i soggetti, che, condividendo le finalità della Fondazione, mettano a disposizione gratuitamente in maniera significativa e non occasionale il proprio tempo e le proprie competenze per realizzare attività e progetti della Fondazione.
Possono assumere la qualifica di Sostenitori, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le associazioni, Università, centri e istituti di ricerca, enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi con un'attività e/o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
I Sostenitori possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione. La qualifica di Sostenitore perdura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
I Sostenitori non possono ripetere quanto versato in favore della Fondazione e, comunque, non hanno alcun diritto nei confronti del patrimonio della stessa.

Art. 5 ter (Amici della Fondazione)
Sono Amici della Fondazione tutti quei soggetti privati che, condividendo le finalità della Fondazione, offrano liberamente un contributo finanziario non inferiore a euro 100 (cento).

TITOLO II (Patrimonio; entrate)

Art. 6. (Patrimonio ed entrate della Fondazione)
Sono membri "Sostenitori" i soggetti, Università, Centri, Istituzioni ed Enti pubblici e privati, diversi da quelli previsti all'art. 1, i quali effettuano significativi conferimenti al fondo di dotazione, in denaro ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali e servizi e, comunque, con le modalità ed in misura non inferiore a quella di cui all'art. 5 bis.
Costituiscono patrimonio ed entrate della Fondazione:
  • il fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro effettuato dai Fondatori;
  • l’intero patrimonio documentale (libri, riviste, cd-rom, dvd ecc.), il mobilio e le attrezzature, gli arredamenti, i macchinari, i programmi di software ecc, che le sono stati attribuiti dai Fondatori con il negozio di fondazione;
  • il contributo periodico assegnato dai Fondatori al fine di consentirle di incrementare il patrimonio anche documentale di cui sopra e di sostenere i costi di gestione e di funzionamento per l’esercizio della sua attività istituzionale; la quota di suddetto contributo, versata annualmente da ciascuno dei fondatori, è stabilita ogni anno dall’Assemblea dei fondatori e viene comunque definita per un importo non inferiore ad euro 10.000 (diecimila), salvo incrementi deliberati dalla medesima assemblea;
  • le liberalità e le erogazioni destinate ad accrescimento del suo patrimonio che a qualsiasi titolo le perverranno, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso sia imputata a patrimonio, ivi comprese quelle compiute da coloro che acquistano la qualità di Sostenitori della Fondazione ai sensi del precedente art. 5;
  • i contributi statali e regionali e, comunque, le provvidenze pubbliche disposte in favore della Fondazione o che ad essa verranno assegnate nonchè eventuali finanziamenti da parte dell'Unione Europea;
  • gli avanzi della gestione non destinati ad erogazioni coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione;
  • i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del suo patrimonio e dall’esercizio delle sue attività istituzionali come sopra indicate.
La Fondazione può accettare donazioni di beni immobili, mobili, strutture o eredità e conseguire legati.
Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati o, comunque, acquisiti devono essere alienati, salvo che vengano destinati, entro 5 (cinque) anni dalla loro acquisizione, alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.
Ove non diversamente specificato nelle donazioni e nei legati, il Consiglio di Amministrazione decide se destinare tali beni al patrimonio o alla gestione.
Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

TITOLO III (Organi)

Art. 7. (Organi della Fondazione)
Sono Organi della Fondazione:
  • Il Consiglio di Amministrazione;
  • Il Presidente e, se nominato, il Vice presidente;
  • l’Amministratore o gli Amministratori delegati, ove nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 10;
  • il Direttore generale;
  • l’Assemblea dei Fondatori della Fondazione;
  • il Comitato scientifico;
  • il Revisore Unico dei Conti.
Possono far parte del Consiglio di Amministrazione e del Comitato scientifico della Fondazione soltanto coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per gli esponenti aziendali bancari dall’art. 26 del D. Lgs. I settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria)e relative disposizioni di attuazione. A tale fine si applica la disciplina dell’art. 26, secondo comma D. Lgs. n. 385 del 1993 cit.
I componenti del Comitato scientifico devono essere scelti tra personalità italiane o straniere di esperienza e capacità culturali e professionali significative, che godano di particolare prestigio e considerazione qualie sperti nei settori di attività della Fondazione.

Art. 8. (Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri:
  • Il Presidente scelto dall'Assemblea dei Soci Fondatori tra personalità che hanno dato prestigio e sviluppo alla terra di Capitanata;
  • Quattro componenti scelti dall'Assemblea dei Soci Fondatori tra i propri componenti o tra i Soci sostenitori, dei quali uno assumerà le funzioni di Vice Presidente.
I consiglieri durano in carica per un triennio decorrente dalla nomina e sono rieleggibili.
Alla scadenza del primo Consiglio di Amministrazione, le elezioni dei nuovi consiglieri avverrà secondo il regolamento delle elezioni, adottato dal CdA, il quale prevederà che la capacità elettorale attiva sia assegnata a ciascuno dei Fondatori che si sia giuridicamente impegnato a versare il proprio contributo al Fondo di gestione per tutta la durata del CdA per il quale le elezioni sono indette, ed in proporzione alla contribuzione effettiva alla Fondazione. Alla cessazione dalla carica di uno di essi nel corso del mandato, per qualsiasi ragione, il sostituto dura in carica fino allo scadere del mandato conferito al sostituito.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, cosi come al Presidente ed al Vice Presidente, non compete alcun compenso o rimborso spese per lo svolgimento dell’incarico.Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:
  • i membri del Parlamento italiano ed europeo, del Consiglio dei ministri, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi a rilevanza costituzionale;
  • i Presidenti ed i membri dei Consigli Regionali e provinciali, gli Assessori regionali e provinciali, i Presidenti delle Giunte Regionali e provinciali, i membri dei Consigli Comunali e gli assessori Comunali ed i Sindaci di Comuni e comunque persone con incarichi di natura politica;
Art. 9. (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Fondazione; esso ha competenza generale per il funzionamento e l’amministrazione della Fondazione, con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria. A questo titolo, il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti che rientrano negli scopi istituzionali della Fondazione e che ritiene utili o opportuni per il perseguimento delle finalità e dei compiti dell’ente, ivi compresi quelli che sono richiesti per l’amministrazione del patrimonio e dei beni che lo compongono, per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi, per i rapporti con il personale che a vario titolo presta la sua attività di lavoro per la Fondazione.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione a titolo meramente esemplificativo:
  • elabora il programma triennale e il piano di attività annuale della Fondazione, sentito il Comitato scientifico;
  • valuta i programmi scientifici, le proposte, i progetti elaborati dal Comitato scientifico sottoposti al suo esame dal Segretario generale;
  • discute e approva le collaborazioni, le convenzioni con le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione, sentito il Comitato scientifico;
  • nomina, se ritenuto necessario al buon funzionamento della Fondazione, un direttore generale e ne determina le eventuali indennità, per la cura delle attività ordinarie della Fondazione e sotto la direzione del consigliere delegato;
  • delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le donazioni e ne delibera la destinazione.

Art. 10. (Consigliere delegato)
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, con esclusione di quelle indicate all'art. 5 e alle lett. a, b, c, d, e, del precedente art. 9, ad uno o più Consiglieri delegati.
Il Consiglio di Amministrazione fissa il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sè operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione; sulla base della relazione degli organi delegati valuta il generale andamento della gestione.
Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alle esigenze della Fondazione; riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei revisori, con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento dell’attività della Fondazione, sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo compiute nel periodo.

Art. 11. (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, dal Vice Presidente di propria iniziativa o qualora ne facciano motivata richiesta due dei Fondatori mediante avviso da inviare al domicilio di ciascun consigliere, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo provvedere, in caso di urgenza, in termini più brevi.Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o in qualsiasi altro luogo indicato nell’avviso tutte le volte che il Presidente e/o il Vice Presidente lo ritengano opportuno.
E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso, tutti i partecipanti devono potere essere identificati e deve essere, comunque, assicurata a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire e di esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, la trasmissione e la visione della documentazione inerente alla riunione non conosciuta in precedenza; deve, altresì, essere assicuratala contestualità dell’esame, degli interventi e della deliberazione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita a coloro che sono presenti nel luogo in cui si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario che devono operare congiuntamente.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vice-presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, del Consigliere più anziano per età.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Direttore Generale che funge da segretario o, in caso di sua assenza, da persona nominata dal Presidente segretario della riunione è esclusa la delega di voto.

Art. 12. (Presidente; Vice presidente)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Vice Presidente convocano il Consiglio di Amministrazione, ne fissano l'ordine del giorno, e provvedono affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio. In ogni caso, il Presidente può adottare in caso di urgenza i provvedimenti necessari all’amministrazione ordinaria dei beni e all’esercizio dell’attività istituzionale di competenza del Consiglio di Amministrazione; i provvedimenti così adottati devono essere sottoposti al controllo e alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.
Il Vice presidente esercita i compiti e le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13. (Assemblea dei Fondatori della Fondazione)
Fino a quando non sarà approvato il regolamento di cui appresso, l'Assemblea dei Fondatori della Fondazione sarà convocata, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento e con preavviso di almeno quindici giorni, dal Segretario generale della Fondazione presso la sede della Fondazione, sarà regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibererà e a maggioranza assoluta dei presenti.
L'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta dalla maggioranza dei presenti.
I Fondatori possono farsi rappresentare nell'Assemblea.
L’Assemblea dei Fondatori della Fondazione approva a maggioranza dei suoi componenti un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.
Il regolamento è predisposto dal Direttore generale della Fondazione ovvero, in sua mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea dei Fondatori:
  • approva il piano di attività pluriannuale della Fondazione, sentito il Comitato scientifico;
  • redige e approva, entro il termine di cui al successivo art. 16, il bilancio preventivo che sottopone al controllo del Revisore Unico dei Conti;
  • redige e approva, entro i termini di cui al successivo art. 16, il bilancio consuntivo che sottopone al controllo del Revisore Unico dei Conti;
  • delibera, a maggioranza assoluta, sulle modifiche da apportare al presente statuto, sulla trasformazione e sulla estinzione della Fondazione;
  • definisce il regolamento per le procedure elettorali dei membri del consiglio di amministrazione.
I Fondatori, in caso di modifica statutaria e ove si dissenta da tale modifica, potranno recedere anche senza preavviso. L’Assemblea potrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni nonché di altri soggetti pubblici o privati i quali, pur non essendo Fondatori della Fondazione, abbiano contribuito a vario titolo, così come indicato nell'art. 5, alla vita e alle attività di quest’ultima.
Con il voto unanime dei Fondatori, in alcune circostanze l’Assemblea dei Fondatori può essere allargata alla partecipazione di tutti i Soci Sostenitori in maniera esclusivamente consultiva per offrire informazioni sulle attività in corso e su quelle programmate.

Art. 14. (Comitato scientifico)
Il Comitato scientifico è composto sino ad un massimo di 5 (cinque)membri in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati al precedente art. 7, nonché di riconosciuto prestigio e valore scientifico.Il Comitato scientifico è nominato dall’assemblea dei Soci Fondatori che ne designa anche il Presidente.
I componenti del Comitato scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica si applica l’art. 8, secondo comma. Il Comitato scientifico si riunisce nella sede della Fondazione o in qualsiasi altro luogo indicato nell’avviso tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, secondo le intese con il Presidente del Consiglio di amministrazione o con l’Amministratore delegato.
Le deliberazioni del Comitato scientifico sono prese a maggioranza,qualunque sia il numero dei presenti.
Il Comitato scientifico propone ed elabora annualmente i programmi scientifici e le iniziative culturali da sottoporre alla approvazione del Consiglio di amministrazione e sovrintende alla realizzazione di quelli approvati.
Approva le pubblicazioni della Fondazione.

Art. 15. (Revisore Unico dei Conti)
Il Revisore Unico dei Conti viene nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.
Il Revisore Unico dei Conti deve possedere i requisiti richiesti per i membri del Collegio sindacale delle Società per azioni. Al Revisore Unico dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 cod. civ.
Il Revisore Unico dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.
Il Revisore Unico dei Conti assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
I compensi e le indennità spettante al Revisore Unico dei Conti sono determinati dai Fondatori e sono a carico della Fondazione.

Titolo IV (Esercizio finanziario; trasformazione; estinzione; recesso)

Art. 16. (Esercizio finanziario)
L’esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere e ad approvare il bilancio accompagnandolo da apposita relazione illustrativa che sottopone al controllo del Revisore Unico dei Conti.
Entro i novanta giorni precedenti la chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige ed approva il bilancio preventivo che sottopone al controllo del Revisore Unico dei Conti.

Art. 17. (Trasformazione; estinzione)
Allorché gli scopi istituzionali della Fondazione siano esauriti ovvero divenuti impossibili da raggiungere ovvero, ancora, il patrimonio dell’Ente sia divenuto insufficiente per il perseguimento degli stessi, il Consiglio di Amministrazione delibera, con le maggioranze di cui all’art. 9, lett. i, del presente Statuto, l’estinzione o la trasformazione della Fondazione.
In caso di estinzione, previa liquidazione che sarà compiuta in base alle regole liberamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed affidata alle persone dallo stesso Organo designate, i beni che residuano saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, nel rispetto dell'articolo n. 10, comma 1, lettera f del D.Lgs. 460/1997.

Art. 18. (Recesso)
I Fondatori e i Sostenitori, in caso di modifica statutaria e ove si dissenta da tale modifica, potranno recedere anche senza preavviso, purché con comunicazione scritta, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e senza poter pretendere nulla. In particolare, anche ai sensi dell'art. 24 quarto comma c.c., coloro che recedono non possono ripetere le somme versate nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

TITOLO V (Norme finali)

Art. 19. (Rinvio)
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile in materia di Fondazioni e, qualora la materia non sia esaurita da tali norme, quelle sui Comitati, in quanto applicabili.

Firmato:
Giuliano Volpe
Fabrizio Pascucci